Lo statuto

Print

STATUTO DEL CONSORZIO PRO LOCO DEL CITTADELLESE

(Bacino Padova Nord Ovest)


ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE
E’ costituito il “CONSORZIO PRO LOCO DEL CITTADELLESE” con sede attuale in Cittadella, Torretta di Villa Rina in via Borgo Treviso, 1  aderente all’U.N.P.L.I. Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Il Consorzio fa parte del Comitato Provinciale UNPLI di Padova e del Comitato Regionale UNPLI Veneto.



ART. 2 - SCOPI
Il Consorzio  ha lo scopo di:

a)     Promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorire la collaborazione con altri Consorzi e con i Comitati provinciale e regionale UNPLI e con l’ UNPLI nazionale.

b)     Promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco aderenti secondo le singole esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l’accoglienza, la solidarietà, l’ospitalità, l’assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l’informazione, tutelarne gli interessi e provvedere anche alla formazione dei dirigenti;

c)      rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti degli organismi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello locale, comunale e consortile.

d)     Organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento, formazione e a gestire eventuali attrezzature utili allo svolgimento delle manifestazioni delle Pro Loco consorziate

e)      Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali

f)       Gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza

g)     Promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici.

h)     promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia attraverso la partecipazione a progetti di terzi;

i)       Pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali.



Il Consorzio svolge la sua attività senza fine di lucro.



ART. 3 -  PATRIMONIO E PROVENTI
Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a)     dalle quote sociali

b)     da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio).

c)      da contributi di Enti, Associazioni e privati

d)     da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti

e)      da arredamenti ed attrezzature varie

f)       da beni mobili ed immobili

g)     proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;

h)     entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

i)       contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

j)       contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

k)     erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non  potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.

In sede di approvazione del Bilancio consuntivo l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.



ART. 4 -  SOCI
Sono soci del Consorzio le Pro Loco già costituite o costituende,  iscritte all’Unpli e operanti nel territorio del Cittadellese, ed eventuali altre località del territorio circostante.

Le Pro Loco sono legalmente rappresentate dal Presidente pro-tempore o da un suo delegato.



I soci hanno diritto:

·         a partecipare alle Assemblee;

·         ad essere soggetti attivi e passivi in relazione alle elezioni sociali;

·         ad informazioni, ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dal Consorzio, ad eventuali pubblicazioni e a frequentare la sede sociale.

I soci devono:

·         rispettare le norme statutarie e i regolamenti;

·         inviare nei tempi stabiliti i bilanci preventivi, consuntivi e l’elenco delle attività.

La qualità di socio si perde:

a)     per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b)     per espulsione, deliberata per gravi motivi morali, come  l’inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari, violazione dello statuto sia del Consorzio che dell’Unpli Nazionale e Regionale sia del Comitato Provinciale con deliberazioni in contrasto con quest’ultimo o arrecanti danni morali e materiali allo stesso;

c)      per la perdita della qualifica di pro loco associata all’Unpli.

d)     per morosità e per indegnità.

I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo. Avverso tali decisioni, l’interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso entro 30 giorni dall’avviso presentando contro deduzioni al Collegio Regionale dei Probiviri.



ART. 5 – ORGANI
Sono organi del Consorzio:

l’ Assemblea dei Soci
il Consiglio direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori dei Conti



ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità delle Pro Loco consorziate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci.

L’Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascuna Pro Loco associata,  quest’ultimo designato dal proprio Consiglio Direttivo

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria  è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio:

a)     quando egli ne ravvisi la necessità;

b)     dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;

c)      dietro richiesta di almeno un terzo delle Pro Loco consorziate.

L’avviso di convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno dell’adunanza.  Esso deve essere spedito a tutti i soci, a mezzo posta ordinaria o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

·         l’approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e del programma attività

·         L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative modalità di voto;

·         L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

·         L’ammissione di nuove Pro Loco e l’esclusione per valido motivo

·         L’approvazione del regolamento interno



Spetta all’Assemblea straordinaria:

·         Deliberare sulle modifiche statutarie;

·         Deliberare lo scioglimento del Consorzio

·         Deliberare su argomenti di carattere straordinario previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio



L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato all’inizio dei lavori.

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà di tutti i Soci regolarmente iscritti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento del Consorzio sono adottate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi.



ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti di ogni singola Pro Loco consorziata.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, altri delegati ed i rappresentanti la Provincia, i Comuni o altri organismi.

Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, nominare una Giunta Esecutiva alla quale affidare decisioni con carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.



ART. 8 - I Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all’Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

a)     promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti finalizzati a conseguire i fini previsti dallo Statuto;

b)     attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

c)      sottoporre all’approvazione dell'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche statutarie;

d)     eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

e)      eleggere tra i suoi membri i rappresentanti del Consorzio presso il Comitato Provinciale


Art.  9 – Riunioni
Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza, dal Presidente, almeno quattro volte all’anno, quando lo ritenga opportuno, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo di suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, potrà essere considerato decaduto e sostituito, fino alla scadenza del Consiglio, dal primo dei non eletti fra i rappresentanti della propria Pro Loco.

Per motivi d’urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono, fax o e mail, con preavviso di almeno ventiquattro ore.


Art.  10 – Presidente
Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente ha il mandato di curare l’osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio e delle Associazioni Pro Loco associate; assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione del Consorzio, secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea, dà concreta attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l’ordine del giorno.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, al quale può demandare specifiche funzioni di rappresentanza e di gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente, che ne risponde nei confronti dell’Assemblea e degli altri organi Statutari.


Art.  11 – Gestione Amministrativa
Per l’attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa  il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche al di fuori dei membri dello stesso. In tal caso, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea con voto consultivo, cura la redazione dei verbali, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e attua gli adempimenti che gli sono demandati.

Assolve anche il compito di Tesoriere.

Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l’esecuzione di speciali deliberazioni, il Consiglio può nominare Commissioni di studio composte da componenti il Consiglio Direttivo e anche da persone esperte nelle specifiche materie.





ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione contabile del Consorzio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci fra i componenti dell’Assemblea o fra persone esterne purché socie di una delle Pro Loco consorziata.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Hanno il compito di esaminare in ogni tempo la contabilità sociale ed ogni atto attinente all'amministrazione del Consorzio, e di predisporre ogni anno la relazione sul bilancio.

Il Revisore di Conti che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, potrà essere considerato decaduto e sostituito.

I Revisori nomineranno fra i propri componenti il Presidente – possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati.



ART. 13 – COLLEGIO DEI  PROBIVIRI
Il controllo delle norme statutarie e la gestione di eventuali controversie fra le Pro Loco associate sono effettuati dal Collegio dei Probiviri del Comitato UNPLI Regionale di appartenenza.



ART. 14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall’Assemblea dei Soci  con la maggioranza dei 2/3.  Dopo la liquidazione delle pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.



ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e quelle delle leggi speciali in materia e agli Statuti Provinciale, Regionale e Nazionale dell’UNPLI.



ART. 15 – RAPPRESENTANZA
Il Consorzio aderisce all’UNPLI – è articolazione territoriale dell’Unpli Veneto, organo associativo delle Pro Loco, con diritto di partecipare alle attività.